Art. 6.
(Dialogo sociale e con le organizzazioni non governative).

      1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - (Dialogo sociale e con le organizzazioni non governative). - 1. Allo scopo di sostenere il principio di parità di trattamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove la consultazione delle parti sociali nonché delle organizzazioni e delle associazioni di cui all'articolo 5.
      2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le parti sociali e con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 1, promuove altresì il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, delle norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, nei codici di comportamento nonché ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche e adotta le misure necessarie per assicurare in tali ambiti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto.
      3. Le regioni, in collaborazione con le province, con i comuni e con le organizzazioni e le associazioni di cui all'articolo 5, ai fini dell'attuazione del presente decreto

 

Pag. 10

e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per le vittime delle discriminazioni fondate su religione, convinzioni personali, handicap, età e orientamento sessuale».